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ORDINANZA N. 5095 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
655 |
LOCALITÀ interno 122 di via Boston |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
5.11.2008 |
GI/VARIE08/
Boston |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 122 di
via Boston
1) l'istituzione del senso unico di
circolazione veicolare, con direzione da SUD verso NORD;
2) l'istituzione della sosta con
disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato EST della via ad eccezione degli
spazi in prossimità dei passi carrabili e/o degli incroci ove potranno essere
demarcati "in fila";
3) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 4.00 circa a NORD del f.f. (filo fabbricato) NORD di via Boston e, procedendo verso NORD per un tratto di m 5.00 circa;
4) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.