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ORDINANZA N. 5095

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 655

LOCALITÀ interno 122 di via Boston

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 5.11.2008

GI/VARIE08/ Boston

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali del Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'interno 122 di via Boston

1)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da SUD verso NORD;

2)   l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato EST della via ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili e/o degli incroci ove potranno essere demarcati "in fila";

3)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 4.00 circa a NORD del f.f. (filo fabbricato) NORD di via Boston e, procedendo verso NORD per un tratto di m 5.00 circa;

4)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio