CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 704 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: corso Raffaello, 11 bis |
del 05/11/2008 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: corso Raffaello, 11 bis |
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CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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RP/rettifica/disabile/ad personam/Raffaello |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Considerato che:
§ il titolare del contrassegno invalidi n. 4106 risulta anche titolare di una riserva di sosta "ad personam", istituita presso la propria abitazione di c.so Raffaello, 11/bis con ordinanza n. 546/02 del 20.02.2002;
§ in sede di rinnovo del suddetto contrassegno, a causa di un non corretto funzionamento inerente l'applicativo informatico, l'ufficio Permessi di Circolazione anziché rilasciare un contrassegno invalidi con lo stesso numero, rilasciava un contrassegno invalidi avente il n. 12968; pertanto essendoci una discrepanza tra il numero indicato sulla palina (n. 4106) e quello indicato sul contrassegno (n. 12968) , occorre indicare sulla palina segnaletica il nuovo numero di contrassegno (12968), provvedendo quindi a revocare l'ordinanza n. 546 del 20.02.2002;
§ la revoca dell'ordinanza n. 546 del 20.02.2002, meglio specificata in premessa;
§ l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "a pettine", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 12968, per un posto auto, sul lato SUD della carreggiata laterale NORD del corso in prossimità del n.c. 11 bis;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio