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ORDINANZA N. 5045

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 649

LOCALITÀ via Reni

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 3.11.2008

GI/VARIE08/nomefile

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'ordinanza n. 322 prot. 64 del 28.01.2003, con la quale al punto 2) nell'interno 96 di via Guido Reni veniva istituito il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata di collegamento tra via Balla e l'interno stesso, situata sulla proiezione dello stabile contrassegnato dal n.c. 140;

Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali del Settore di Mobilità ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'interno 96 di via Guido Reni

1)   la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, in corrispondenza del fabbricato contraddistinto con il n.c. 79;

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 20.00 circa a NORD dell'attraversamento pedonale di cui al punto 1) suddetto;

3) l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato SUD della carreggiata di collegamento tra la via Balla e l'interno stesso, situata sulla proiezione dello stabile contrassegnato dal n.c. 140;

4)      la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 322 prot. 64 del 28.01.2003, meglio specificato in premessa;

5)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'attraversamento rialzato e delle bande ottiche, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio