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ORDINANZA N. 5045 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
649 |
LOCALITÀ via Reni |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
3.11.2008 |
GI/VARIE08/nomefile |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'ordinanza n. 322 prot. 64 del 28.01.2003,
con la quale al punto 2) nell'interno 96 di via Guido Reni veniva istituito il
divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata di collegamento
tra via Balla e l'interno stesso, situata sulla proiezione dello stabile
contrassegnato dal n.c. 140;
Vista la segnalazione e gli
elaborati progettuali del Settore di Mobilità ;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 96
di via Guido Reni
1)
la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di rallentatore
di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada, in corrispondenza del fabbricato contraddistinto con il
n.c. 79;
2) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, a m 20.00 circa a NORD dell'attraversamento pedonale di
cui al punto 1) suddetto;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato SUD della carreggiata di collegamento
tra la via Balla e l'interno stesso, situata sulla proiezione dello stabile
contrassegnato dal n.c. 140;
4)
la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 322 prot. 64 del 28.01.2003, meglio
specificato in premessa;
5)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'attraversamento
rialzato e delle bande ottiche, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.