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ORDINANZA N. 5041 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
645 |
LOCALITÀ via Millelire |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
3.11.2008 |
GI/VARIE08/
Millelire |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della farmacia Vigliani;
Vista la mozione approvata dal Consiglio Comunale n. mecc.
2007 035751/002 dell'8 ottobre 2007 recante l'oggetto: "Istituzione di
parcheggi nei pressi delle farmacie";
Vista l'ordinanza n. 2187 prot. 258 del 13.05.2008, con la quale veniva istituita un'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci al servizio della farmacia Vigliani e, per mero errore materiale nel dispositivo della stessa veniva indicata via Vigliani anziché via Millelire;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Millelire
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire da m 25.00 circa a SUD del
f.m. (filo marciapiede) SUD di via
Vigliani, per un tratto di m 5.00 circa con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 2187 prot.
258 del 13.05.2008, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.