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ORDINANZA N. 5039 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
643 |
LOCALITÀ via Pergolesi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
3.11.2008 |
GI/VARIE08/pergolesi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali del
settore Mobilità nonché il parere del
VI Corpo di Polizia Municipale Settore Servizi Territoriali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pergolesi
1) l'istituzione del senso unico di
circolazione antiorario nella rotatoria esistente all'intersezione della via,
con via Monte Rosa;
2) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la
rotatoria di cui al punto 1) suddetto, rispetto a quelli che vi si immettono;
3) l'istituzione del limite massimo della
velocità di 30 km/h a partire da m
50.00 circa ad OVEST della rotatoria di cui al punto 1) suddetto e, procedendo
verso EST per un ulteriore tratto di m
50.00 oltre la medesima ;
4) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla carreggiata NORD a m 20.00 circa ad EST e sulla carreggiata SUD a m 20.00 ad
OVEST della rotatoria di cui al punto 1) suddetto ;
5)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.