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ORDINANZA N. 5038 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2544 T |
LOCALITÀ piazza Castello, ecc. |
data 03.11.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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SC/23/A/manifestazionecastello2 |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco, Settore Affari Generali e Manifestazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento delle celebrazioni della Festa dell'unità Nazionale e delle Forze Armate prevista per domenica 4 novembre 2008;
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in:
·
l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1)
lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli autobus dei reparti delle FF.AA. e per le
vetture autorizzate ad occupare il suolo pubblico;
il giorno 04/11/2008
dalle ore 08.00 alle ore 21.00
in:
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai
sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30
aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i
veicoli delle autorità che interverranno alla cerimonia di cui in premessa;
in:
·
il
consenso al transito e alla sosta per i veicoli delle FF.AA. e per i veicoli
autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
E. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio