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ORDINANZA N. 4955 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro progr. 2493 T |
LOCALITÀ: viale
Hugues, corso d'Albertis, etc.. |
Data 29.10.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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MO/Gare2008/9^ Edizione La Folle del Ruffini
2.11.2008 |
Oggetto: Gara podistica competitiva e non "9^
Edizione La Folle del Ruffini", 2.11.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Gruppo
Podistico C.C.S. "Luciano PENNA" per lo svolgimento della manifestazione
podistica non competitiva, denominata "9^
Edizione La Folle del Ruffini";
Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale Settore Comando, del Settore Parcheggi e Suolo e del Settore Gestione Verde;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 2 novembre 2008
in:
- viale Hugues - corso d'Albertis - corso
Trapani (carreggiata laterale OVEST) - corso Lione (su apposita corsia
delimitata) - corso Brunelleschi (banchina rialzata lato EST) - viale Bistolfi
- viale Piaggia
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- dovrà essere rilasciata autorizzazione a mente dell'art. 9 del vigente Codice della Strada;
- gli organizzatori dovranno provvedere al transennamento del percorso con barriere o mezzi analoghi, in modo che gli atleti gareggino fuori della normale circolazione stradale;
- la segnaletica necessaria dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti a cura dell'organizzazione;
- dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
- la manifestazione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto del Regolamento del Verde Pubblico e Privato n. 317ed allegati, approvato con deliberazione del C.C. in data 06.03.2006 mecc. N. 2005 10310/046.
con l'ulteriore precisazione
che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del
Gruppo Podistico C.C.S. "Luciano PENNA", il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia
attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica
e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO