ORDINANZA N. 4951

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2489 T

LOCALITÀ via Berruti e Ferrero

data 29.10.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 9

prot. n. 25093 T06-007-00016

PP/Ord. Brevi/O.S.P./berruti_ferrero1

Prot. C.O.T.S.P. 2008/40/3833T

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d'Aosta, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti alla circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Berruti e Ferrero, lato NORD, per un tratto di m 10 circa in corrispondenza del n.c. 3, dal 03.11.2008 al 30.11.2008

·      l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e la contestuale sospensione della sosta riservata alla Polizia Penitenziaria;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a.       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della conferenza;

  1. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  2. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  3. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·      la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio