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ORDINANZA N. 4931 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2486 T |
LOCALITÀ: Piazza Miccichè, via Abeti, etc.. |
Data 29.10.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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MO/Gare2008/Strafalchera 2.11.2008 |
Oggetto: Gara podistica non competitiva
"Strafalchera", 2.11.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Centro
d'Incontro Falchera per lo svolgimento della manifestazione podistica non
competitiva, denominata "Strafalchera";
Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale Settore Comando, e del Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 2 novembre 2008
in:
- piazza Miccichè - via degli Abeti - via
delle Querce - via degli Ulivi - strada vicinale dell'Abbadia di Stura
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- dovrà essere posizionata segnaletica necessaria, nei tempi e modi previsti a cura degli organizzatori;
- gli organizzatori dovranno delimitare il percorso, in modo che gli atleti siano al di fuori della normale circolazione stradale garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
- dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa.
con l'ulteriore precisazione
che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del
Centro d'Incontro Falchera, il quale assumerà la responsabilità civile e
penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì
garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni
misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO