ORDINANZA N. 4931

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 2486 T

LOCALITÀ: Piazza Miccichè, via Abeti, etc..

Data 29.10.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 6

 

MO/Gare2008/Strafalchera 2.11.2008

Oggetto: Gara podistica non competitiva "Strafalchera", 2.11.2008.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Centro d'Incontro Falchera per lo svolgimento della manifestazione podistica non competitiva, denominata "Strafalchera";

Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale Settore Comando, e del Settore Parcheggi e Suolo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 2 novembre 2008

in:

- piazza Miccichè - via degli Abeti - via delle Querce - via degli Ulivi - strada vicinale dell'Abbadia di Stura

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-         dovrà essere posizionata segnaletica necessaria, nei tempi e modi previsti a cura degli organizzatori;

-         gli organizzatori dovranno delimitare il percorso, in modo che gli atleti siano al di fuori della normale circolazione stradale garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;

-         dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa.

con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile del Centro d'Incontro Falchera, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO