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ORDINANZA N. 4821 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2414 T |
LOCALITÀ Via di Nanni |
data 21.10.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. 23699 T06-007-00016 |
sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/di nanni Halloween 2008.doc |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. prot. C.O.T.S.P. |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla Associazione Commercianti Via di Nanni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della "Festa di Halloween";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in:
- Via Di Nanni,
tratto: Piazza Adriano - Piazza Sabotino (esclusa)
- Via Di Nanni, tratto: Piazza Sabotino (esclusa) - Via San Bernardino (area
antistante la Chiesa compresa)
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti; detti veicoli, esclusi dal presente provvedimento devono transitare ad una velocità non superiore a 10 Km/h;
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
f) che sia presente in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio