ORDINANZA N. 4807

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 635

LOCALITÀ Via PARINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 21.10.2008

SB/VARIE08/parini2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Liceo Classico Statale M. D'Azeglio sito in via Parini, 8;

Vista l'ordinanza n. 4673 del14.10.2008 con la quale, in via Parini è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la salita e la discesa degli studenti, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 6.00 circa a partire da m 10 circa a sud dell'intersezione con via San Quintino e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

Considerato che, per mero errore materiale, l'orario indicato nella suddetta ordinanza risulta non attendibile;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Parini

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la salita e la discesa degli studenti, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 6.00 circa a partire da m 10 circa a sud dell'intersezione con via San Quintino e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 4673 del 14.10.2008, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Esercizio