|
ORDINANZA N. 4807 |
CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 635 |
LOCALITÀ Via PARINI |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 21.10.2008 |
SB/VARIE08/parini2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del Liceo Classico Statale M. D'Azeglio sito in via Parini, 8;
Vista
l'ordinanza n. 4673 del14.10.2008 con la quale, in via Parini è stato istituito
il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad
effettuare la salita e la discesa degli studenti, sul lato OVEST della via, per
un tratto di m 6.00 circa a partire da m 10 circa a sud dell'intersezione con
via San Quintino e procedendo verso sud, con disposizione "in fila",
e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
Considerato
che, per mero errore materiale, l'orario indicato nella suddetta ordinanza
risulta non attendibile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Parini
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la
salita e la discesa degli studenti, sul lato OVEST della via, per un tratto di
m 6.00 circa a partire da m 10 circa a sud dell'intersezione con via San
Quintino e procedendo verso sud, con disposizione "in fila", e la
contestuale revoca della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 4673 del 14.10.2008, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.