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ORDINANZA N. 4804 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
632 |
LOCALITÀ Piazza della REPUBBLICA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
21.10.2008 |
SB/VARIE08/repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del civico Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della Repubblica
nel settore nord/est
1) l'istituzione del divieto di
circolazione veicolare dalle ore 00 alle ore 24 nella carreggiata interna
all'area Produttori, in corrispondenza di via Priocca, fatta eccezione per:
§
i
veicoli di soccorso;
§
i
veicoli della Forza Pubblica;
§
gli
automezzi dell'AMIAT;
§
i
veicoli degli operatori mercatali dell'Area Produttori muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Settore Mercati Rionali, esclusivamente per le
operazioni di carico e scarico cose, limitatamente ai seguenti orari:
· dalle ore 5.00 alle ore 7.30
e dalle ore 13 alle ore 14.30 dei giorni feriali;
· dalle ore 5.00 alle ore 7.30
e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 dei
giorni prefestivi;
2) l'istituzione del divieto di
circolazione nella carreggiata di cui al suddetto punto 1), ai veicoli di
altezza superiore a m 2.50;
3) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.