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ORDINANZA N. 4679

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 627

LOCALITÀ via Manara

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 14.10.2008

GI/VARIE08/manara*

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza 203/987 del 4.12.62, con la quale lungo il lato OVEST di via Manara veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un tratto di m 15.00 antistante l'ingresso della Scuola Elementare San Giovanni Bosco;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ - San Salvario - Cavoretto - Borgo Po nonché della Divisione Servizi Educativi - Settore Acquisto Beni e Servizi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Manara

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 13.15 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare le operazioni di salita e discesa degli allievi, sul lato OVEST della via, con disposizione "in fila" per un tratto di m 15.00 circa a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 10;

2)   l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con l' eccezione per la fascia oraria nella quale viene istituito il provvedimento succitato, con le modalità n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000 ;

3)   la revoca dell'ordinanza n. 203/987 del 4.12.62, meglio specificata in premessa;

4)   la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio