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ORDINANZA N. 4677 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 625 |
LOCALITÀ strada San Vincenzo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 14.10.2008 |
GI/VARIE08/vincenzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza 232/210 prot. 839 del 4.7.78, con la quale lungo il lato EST di
strada San Vincenzo veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con
riserva consentita agli scuolabus, per
un tratto di m 15.00 a cavallo del civico 38/42;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ - San
Salvario - Cavoretto - Borgo Po nonché della Divisione Servizi Educativi -
Settore Acquisto Beni e Servizi;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada San
Vincenzo
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 8.00 alle ore 13.15 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì
dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per
effettuare le operazioni di salita e discesa allievi, sul lato EST della
strada, per un tratto di m 20.00 a cavallo dell'ingresso alla scuola San
Giacomo contrassegnato dal n.c. 44, con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 232/210
prot. 839 del 4.07.78, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.