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ORDINANZA N. 4677

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 625

LOCALITÀ strada San Vincenzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 14.10.2008

GI/VARIE08/vincenzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza 232/210 prot. 839 del 4.7.78, con la quale lungo il lato EST di strada San Vincenzo veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con riserva consentita agli scuolabus, per un tratto di m 15.00 a cavallo del civico 38/42;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ - San Salvario - Cavoretto - Borgo Po nonché della Divisione Servizi Educativi - Settore Acquisto Beni e Servizi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada San Vincenzo

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 13.15 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare le operazioni di salita e discesa allievi, sul lato EST della strada, per un tratto di m 20.00 a cavallo dell'ingresso alla scuola San Giacomo contrassegnato dal n.c. 44, con disposizione "in fila";

2)   la revoca dell'ordinanza n. 232/210 prot. 839 del 4.07.78, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio