|
ORDINANZA N. 4675 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 623 |
LOCALITÀ Piazza C.L.N. |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 14.10.2008 |
SB/VARIE08/cln |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 495 del 9.12.1982 che in piazza C.L.N. istituiva il senso unico
con direzione da sud a nord lungo entrambe le carreggiate site a est della
Chiesa di Santa Cristina e colleganti piazza C.L.N. con piazza San Carlo; il
senso unico con direzione da nord a sud lungo entrambe le carreggiate site a
ovest della Chiesa di San Carlo e colleganti piazza San Carlo con piazza
C.L.N.;
Vista
l'ordinanza n. 3302 dell'8.7.2008 che in piazza C.L.N., tra l'altro, al punto
2) istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai ciclomotori
e motocicli, sull'area centrale della carreggiata laterale est della piazza,
per un tratto di m 35 circa a partire dall'ideale protendimento del n.c. 235 in
direzione nord, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Visto
l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza C.L.N.
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:
a)
con
direzione da nord verso sud in entrambe le carreggiate site a est della Chiesa
di Santa Cristina e colleganti piazza San Carlo con piazza C.L.N.;
b)
con
direzione da sud verso nord in entrambe le carreggiate site a ovest della
Chiesa di San Carlo e colleganti piazza C.L.N. con piazza San Carlo;
2) l'istituzione del divieto di sosta
permanente, con sosta riservata a biciclette, ciclomotori e motocicli,
sull'area centrale della carreggiata laterale est della piazza, per un tratto
di m 22 circa a nord a partire dall'ideale protendimento del n.c. 235 e
procedendo in direzione nord;
3) l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sull'area centrale della
carreggiata laterale est della piazza, per un tratto di m 5 circa a partire da
m 22 circa a nord dell'ideale protendimento del n.c. 235 e procedendo in
direzione nord;
4) la revoca dell'ordinanza n. 495 del 9.12.1982, meglio
specificata in premessa;
5) la revoca dell'ordinanza n. 3302
dell'8.7.2008, limitatamente al punto 2), meglio specificato in premessa;
6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.