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ORDINANZA N. 4675

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 623

LOCALITÀ Piazza C.L.N.

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 14.10.2008

SB/VARIE08/cln

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 495 del 9.12.1982 che in piazza C.L.N. istituiva il senso unico con direzione da sud a nord lungo entrambe le carreggiate site a est della Chiesa di Santa Cristina e colleganti piazza C.L.N. con piazza San Carlo; il senso unico con direzione da nord a sud lungo entrambe le carreggiate site a ovest della Chiesa di San Carlo e colleganti piazza San Carlo con piazza C.L.N.;

Vista l'ordinanza n. 3302 dell'8.7.2008 che in piazza C.L.N., tra l'altro, al punto 2) istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai ciclomotori e motocicli, sull'area centrale della carreggiata laterale est della piazza, per un tratto di m 35 circa a partire dall'ideale protendimento del n.c. 235 in direzione nord, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza C.L.N.

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:

a)    con direzione da nord verso sud in entrambe le carreggiate site a est della Chiesa di Santa Cristina e colleganti piazza San Carlo con piazza C.L.N.;

b)   con direzione da sud verso nord in entrambe le carreggiate site a ovest della Chiesa di San Carlo e colleganti piazza C.L.N. con piazza San Carlo;

2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata a biciclette, ciclomotori e motocicli, sull'area centrale della carreggiata laterale est della piazza, per un tratto di m 22 circa a nord a partire dall'ideale protendimento del n.c. 235 e procedendo in direzione nord;

3) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sull'area centrale della carreggiata laterale est della piazza, per un tratto di m 5 circa a partire da m 22 circa a nord dell'ideale protendimento del n.c. 235 e procedendo in direzione nord;

4) la revoca dell'ordinanza n. 495 del 9.12.1982, meglio specificata in premessa;

5) la revoca dell'ordinanza n. 3302 dell'8.7.2008, limitatamente al punto 2), meglio specificato in premessa;

6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio