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ORDINANZA N.
4647 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 613 |
LOCALITÀ Via
PRINCIPI d'ACAJA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 13.10.2008 |
SB/DISABILI08/acaja |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 2270 del 14.5.2008 che in via Principi d'Acaja, tra l'altro,
istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti
di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul
lato ovest della via, per un posto auto, a partire da m 15.00 circa a sud del
filo marciapiede sud di via Duchessa Jolanda e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
Vista
la segnalazione della Circoscrizione 3;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Principi d'Acaja
2) la revoca dell'ordinanza n 2270 del 14.5.2008, meglio specificata in premessa, ed il contestuale ripristino della sosta a pagamento;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.