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ORDINANZA N. 4590 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 840 trc |
LOCALITÀ via Giolitti, via Accademia Albertina |
Data 08/10/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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FB45/B/GTT/giolitti7 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla G.T.T. S.p.A, relativa ai lavori di ripristino pavimentazione stradale in via Giolitti;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
dal 13.10.08 al 15.10.08 dalle ore 08.00 alle
ore 17.30
A) in via Giolitti, tratto: via
Accademia Albertina - via San Francesco da Paola
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti
alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza
Pubblica, per i veicoli diretti al "Parcheggio Valdo Fusi" e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latitanti, con la possibilità per costoro di transitare con il doppio senso
di circolazione veicolare;
B) in via Accademia Albertina, tratto: piazza Carlo
Emanuele II - via dei Mille
· la sospensione della via riservata ai mezzi pubblici ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica
tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa
che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing.
Roberto BERTASIO)