ORDINANZA N. 4547 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 615 H[DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via Torrazza Piemonte, 5

del 06/10/2008

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: c.so Orbassano, 228

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

RP/traslazione/disabile/ad personam/T.Piemonte_Orbassano

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Con l'ordinanza n. 1003 del 15.03.2004 è stato istituito in via Torrazza Piemonte, il divieto di sosta permanente, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7243, per un posto auto, sul lato NORD della via nei pressi del n.c. 5;

 

Con ordinanza n. 4105 del 10/09/2008 conformemente alla richiesta presentata dal titolare del suddetto contrassegno si traslava il posto auto da via Torrazza Piemonte, 5 a c.so Orbassano, 328; tuttavia per mero errore materiale, al punto B) della su indicata ordinanza non si precisava l'esatta ubicazione dello stallo (sosta a pettine) e il destinatario della traslazione (titolare del contrassegno n. 7243);

ORDINA

§         la revoca dell'ordinanza n. 1003 del 15.03.2004, oggetto di revoca con ordinanza n. 4105 del 10/09/2008;

§         la revoca, per motivi specificati in premessa della ordinanza n. 4105 del 10/09/2008;

§         la contestuale istituzione in c.so Orbassano, 228 del divieto di sosta permanente a pettine riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 7243, per un posto auto sulla banchina laterale OVEST, nei pressi del n.c. 228 (come da planimetria allegata);

§         la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee