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ORDINANZA N. 4539

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 601

LOCALITÀ Piazza Alberto PASINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 06.10.2008

SB/VARIE08/pasini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico relativo alla manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico esistente in piazza Pasini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Pasini

 

1)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da nord verso sud nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale sud della piazza, in corrispondenza del protendimento ideale di via Tommaso Agudio;

2)      l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati su ambo i lati della carreggiata laterale sud della piazza, ad ovest della carreggiata di collegamento di cui al punto 1);

3)      la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata laterale nord, in corrispondenza del n.c. 7;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione loro alla natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio