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ORDINANZA N. 4539 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 601 |
LOCALITÀ Piazza Alberto PASINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 06.10.2008 |
SB/VARIE08/pasini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico relativo alla manutenzione
straordinaria dell'impianto semaforico esistente in piazza Pasini;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Pasini
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da nord verso sud nel
varco di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale sud
della piazza, in corrispondenza del
protendimento ideale di via Tommaso Agudio;
2)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a pettine" negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati su ambo i lati della carreggiata laterale sud della piazza, ad ovest
della carreggiata di collegamento di cui al punto 1);
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come
indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, sulla carreggiata laterale nord, in
corrispondenza del n.c. 7;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione loro alla natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.