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ORDINANZA N. 4533 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 595 |
LOCALITÀ Via FOSSANO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
Del 06.10.2008 |
SB/VARIE08/fossano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;
Vista l'ordinanza n. 3091
del 7.10.2002 che in via Fossano istituiva il divieto di sosta permanente sul
lato NORD a partire da m 40.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.f.
OVEST di via Arezzo e procedendo verso EST per un tratto di m 60.00 circa, e
cioè in corrispondenza dell'ex cartiera San Cesareo;
Vista la richiesta della
Direzione Didattica Statale "Angiolo Gambaro" con sede in via Talucchi, 19;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Fossano
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 5 a partire da m 11
circa ad est dell'intersezione con via Arezzo in direzione est, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca la revoca dell'ordinanza n. 3091 del 7.10.2002, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.