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ORDINANZA N. 4490 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 590 |
LOCALITÀ via Silvio Pellico |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 2.10.2008 |
GI/VARIE08/pellico |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2810 prot. 467 del 14.07.2003, con la quale sul lato NORD di via
Silvio Pellico veniva istituita tra l'altro, un'area riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle
apposite rastrelliere, a m 3.50 ad EST del passo carrabile EST contrassegnato
dal n.c. 17;
Vista la segnalazione dell'Azienda Sanitaria Locale
TO1 - Ospedale Evangelico Valdese Direzione Sanitaria;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Silvio
Pellico
1)
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD della via, a m 3.50 circa ad EST del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 17, per un tratto di m 9.50 circa, procedendo
verso EST e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la revoca del 1° comma del punto 1) dell'ordinanza n. 2810 prot. 467 del 14.07.2003,
meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.