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ORDINANZA N. 4490

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 590

LOCALITÀ via Silvio Pellico

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 2.10.2008

GI/VARIE08/pellico

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2810 prot. 467 del 14.07.2003, con la quale sul lato NORD di via Silvio Pellico veniva istituita tra l'altro, un'area riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, a m 3.50 ad EST del passo carrabile EST contrassegnato dal n.c. 17;

Vista la segnalazione dell'Azienda Sanitaria Locale TO1 - Ospedale Evangelico Valdese Direzione Sanitaria;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Silvio Pellico

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD della via, a m 3.50 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 17, per un tratto di m 9.50 circa, procedendo verso EST e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca del 1° comma del punto 1) dell'ordinanza n. 2810 prot. 467 del 14.07.2003, meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio