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ORDINANZA N. 4488 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
588 |
LOCALITÀ Via VERDI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del
2.10.2008 |
SB/VARIE08/verdi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 19 del 4.2.1985 che in via Verdi, tra l'altro, istituiva il
divieto di sosta, con sosta consentita esclusivamente agli autoveicoli dei
Carabinieri in servizio muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comando
dell'Arma richiedente, per un tratto di m 20 a cavallo dell'accesso carraio
contraddistinto con il n.c. 10;
Vista
l'ordinanza n. 78 del 3.2.1989 che in via Verdi, tra l'altro, istituiva il
divieto di sosta permanente, con sosta consentita esclusivamente agli
autoveicoli in dotazione all'Arma dei Carabinieri e muniti di evidenti
contrassegni di riconoscimento, per un tratto di m 20 a cavallo dell'accesso
carraio contraddistinto con il n.c. 10;
Vista
l'ordinanza n. 1642 del 30.9.1996 che in via Verdi, tra l'altro, al punto 1)
della lettera a) istituiva il divieto di fermata permanente sul lato sud della
via nel tratto compreso dal filo fabbricato est di via Vasco all'accesso
carraio contraddistinto dal n.c. 10, con sosta riservata ai veicoli dei
Carabinieri Piemonte e Val d'Aosta - Reparto Servizi Magistratura di Torino, il
cui esemplare costituisce parte integrante della presente;
Vista l'ordinanza
n. 2145 del 11.12.1996 che in via Verdi, tra l'altro, istituiva il divieto di
fermata permanente sul lato sud della via nel tratto compreso tra il n.c. 8 e
la via Vasco, con sosta riservata ai veicoli dei Carabinieri in servizio
autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comandante della
Regione Carabinieri Piemonte e Val d'Aosta - Servizi Magistratura di Torino;
Vista
l'ordinanza n. 227 del 2.2.2000 che in via Verdi, tra l'altro, istituiva
un'area di m 8 riservata ai veicoli per le operazioni di carico e scarico cose,
sul lato sud della via immediatamente ad ovest del n.c. 8 procedendo verso
ovest, con disposizione "in fila";
Vista
l'ordinanza n. 1340 del 9.5.2000 che in via Verdi, tra l'altro, disponeva
l'estensione lineare dell'area di carico e scarico istituita con ordinanza n.
227 prot. n. 40 del 2.2.2000, da m 8 a m 13 circa, con disposizione "in fila";
Vista
l'ordinanza n. 3053 del 4.10.2000 che, in via Verdi, tra l'altro, istituiva
un'area di sosta di m 23 circa riservata ai veicoli per le operazioni di carico
e scarico cose, sul lato sud della via immediatamente ad ovest del n.c. 8 procedendo verso ovest, con disposizione "in
fila";
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Verdi
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale da ovest verso est riservata alle biciclette, sul
lato sud della via nel tratto compreso tra via Virginio e via Rossini;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 19 del 4.2.1985, e n. 78 del 3.2.1989, meglio
specificate in premessa;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 1642 del 30.9.1996, limitatamente alla lettera a) del
punto 1), meglio specificato in premessa;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 2145 dell'11.12.1996, meglio specificata in premessa;
5)
la
revoca delle ordinanze n. 227 del 2.2.2000, n. 1340 del 9.5.2000, e n. 3053 del
4.10.2000, meglio specificate in premessa;
6)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.