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ORDINANZA N. 4486 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 586 |
LOCALITÀ corso Regio Parco |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
2.10.2008 |
GI/VARIE08/regio
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regio
Parco
1)
l'istituzione del limite massimo della velocità
di 40 km/h nel tratto compreso tra corso Mamiani incluso e via
Paroletti, esclusa;
2) la posa in opera di
sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, rispettivamente:
sulla semicarreggiata EST
Ø a m 7.00 circa a SUD del f.m.
(filo marciapiede) SUD di corso
Mamiani;
Ø a m 10.00 circa a SUD del f.m. (filo marciapiede) SUD di via Norberto Rosa;
sulla semicarreggiata OVEST
Ø in corrispondenza del n.c.
141;
Ø a m 20.00 a NORD del f.m.
(filo marciapiede) NORD di corso
Mariani;
3) la pubblicità dei su scritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.