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ORDINANZA N. 4485

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 585

LOCALITÀ via Saluzzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 2.10.2008

GI/VARIE08/saluzzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1283 prot. 1170 del 29.07.96, con la quale sul lato OVEST di via Saluzzo, immediatamente a SUD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 24 veniva riservata un'area per n. 4 posti auto in dotazione al Corpo di Polizia Municipale dalle ore 7.00 alle ore 22.00;

Vista la segnalazione della Sezione Circoscrizionale Territoriale 8^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Saluzzo

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale, muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 24, per n. 4 posti auto con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1283 prot. 1170 del 29.07.96, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio