ORDINANZA N. 4482

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 582

LOCALITÀ Corso DUCA degli ABRUZZI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 2.10.2008

SB/VARIE08/duca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Duca degli Abruzzi

 

1.      l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli del trasporto pubblico, sul lato ovest della carreggiata centrale del corso, con direzione da nord verso sud, nel tratto compreso tra corso Einaudi/Peschiera e corso Stati Uniti;

2.      l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli della GTT di trasporto pubblico, sul lato est della carreggiata centrale del corso, con direzione da sud verso nord nel tratto compreso tra corso Einaudi/Peschiera e corso Stati Uniti;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su dette corsie, eccetto:

a.      i veicoli GTT in servizio pubblico;

b.      i veicoli di assistenza e manutenzione della GTT individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

c.      le autovetture in servizio pubblico da piazza (taxi), per il solo transito;

d.      gli autobus in servizio di linea intercomunale;

e.      i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f.        i veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane;

4) l'istituzione del divieto di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli attraversamenti pedonali;

5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio