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ORDINANZA N. 4482 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
582 |
LOCALITÀ Corso DUCA degli ABRUZZI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
2.10.2008 |
SB/VARIE08/duca |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Duca degli Abruzzi
1.
l'istituzione
di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli del trasporto pubblico, sul
lato ovest della carreggiata centrale del corso, con direzione da
nord verso sud, nel tratto compreso tra corso Einaudi/Peschiera e corso
Stati Uniti;
2.
l'istituzione
di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli della GTT di trasporto
pubblico, sul lato est della carreggiata centrale del corso, con
direzione da sud verso nord nel tratto compreso tra corso
Einaudi/Peschiera e corso Stati Uniti;
a.
i veicoli
GTT in servizio pubblico;
b.
i
veicoli di assistenza e manutenzione della GTT individuati da evidenti segni sulla
carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;
c.
le
autovetture in servizio pubblico da piazza (taxi), per il solo transito;
d.
gli
autobus in servizio di linea intercomunale;
e.
i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f.
i
veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane;
4) l'istituzione
del divieto di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli
attraversamenti pedonali;
5) la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.