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ORDINANZA N.
4466 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 577 |
LOCALITÀ Via
OLIVERO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 01.10.2008 |
SB/DISABILI08/olivero |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la richiesta della
Questura di Torino;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale
contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del
16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Olivero
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento
della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della
specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.