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ORDINANZA N. 4465 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 576 |
LOCALITÀ Corso CIRIE' |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 01.10.2008 |
SB/VARIE08/ciriè |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2816 del 22.10.1999 che in corso Ciriè, tra l'altro, al secondo
capoverso istituiva la sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul
lato nord del corso, nel tratto: corso Principe Oddone - via Biella, esclusi;
Vista la
richiesta del 25° Circolo Didattico Comunale Scuole dell'Infanzia con sede in
via A. Cecchi, 2;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Ciriè
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della
carreggiata nord del corso, per un tratto di m 5 circa immediatamente ad ovest
del passo carraio contraddistinto con il n.c. 1;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2816 del 22.10.1999, limitatamente al secondo
capoverso meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.