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ORDINANZA N. 4464 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 575 |
LOCALITÀ Via MAZZINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 01.10.2008 |
SB/VARIE08/mazzini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 772 prot. n. 695 del 19.6.1993 che in via Mazzini, tra l'altro,
istituiva, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, il divieto di sosta e
di fermata permanente, con la rimozione coatta dei veicoli nel tratto: via
F.lli Calandra - via San Massimo;
Vista la richiesta della
Prefettura di Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Mazzini
1)
l'istituzione
del divieto di fermata:
a)
sul
lato nord della via, per un tratto di m 44 circa a partire dal filo fabbricato
est di via Provana e procedendo verso est;
b)
sul
lato sud della via, per un tratto di m 9 circa a partire dal passo carrabile
contraddistinto con il n.c. 42 e procedendo verso est;
2)
la
posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "piramide" e precisamente:
a)
n.
14 dissuasori nel tratto di via di cui al suddetto punto 1) a);
b)
n.
3 dissuasori nel tratto di cui al suddetto punto 1) b);
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento su ambo i lati della via nel tratto: via Provana - via
F.lli Calandra, con esclusione dei tratti di cui al suddetto punto 1), e degli
stalli riservati a particolari categorie già presenti, con le modalità
stabilite dall'ordinanza n, 432 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed
integrazioni;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 772 prot. n. 695 del 19.6.1993, meglio specificata in
premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.