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ORDINANZA N. 4464

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 575

LOCALITÀ Via MAZZINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 01.10.2008

SB/VARIE08/mazzini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 772 prot. n. 695 del 19.6.1993 che in via Mazzini, tra l'altro, istituiva, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, il divieto di sosta e di fermata permanente, con la rimozione coatta dei veicoli nel tratto: via F.lli Calandra - via San Massimo;

Vista la richiesta della Prefettura di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Mazzini

1)      l'istituzione del divieto di fermata:

a)      sul lato nord della via, per un tratto di m 44 circa a partire dal filo fabbricato est di via Provana e procedendo verso est;

b)     sul lato sud della via, per un tratto di m 9 circa a partire dal passo carrabile contraddistinto con il n.c. 42 e procedendo verso est;

2)      la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "piramide" e precisamente:

a)      n. 14 dissuasori nel tratto di via di cui al suddetto punto 1) a);

b)     n. 3 dissuasori nel tratto di cui al suddetto punto 1) b);

3)      l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati della via nel tratto: via Provana - via F.lli Calandra, con esclusione dei tratti di cui al suddetto punto 1), e degli stalli riservati a particolari categorie già presenti, con le modalità stabilite dall'ordinanza n, 432 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

4)      la revoca dell'ordinanza n. 772 prot. n. 695 del 19.6.1993, meglio specificata in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio