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ORDINANZA N. 4459 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 570 |
LOCALITÀ Via PROMIS |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 01.10.2008 |
SB/VARIE08/promis |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 300 del 27.1.2003 che in via Promis, tra l'altro, al punto 1)
era stato istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo
Forestale dello Stato o in servizio autorizzato purché muniti di evidenti
contrassegni di riconoscimento, sul lato NORD della via, a partire da m 5.00
circa dal f.m. OVEST di corso Galileo Ferraris, per m 27.00 circa procedendo
verso OVEST, con disposizione "in fila";
Vista la
richiesta del Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale del Piemonte;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Promis
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo Forestale dello
Stato o in servizio autorizzato purché muniti di evidenti contrassegni di
riconoscimento, sul lato NORD della via, a partire da m 5.00 circa dal f.m.
OVEST di corso Galileo Ferraris, per m 42.00 circa procedendo verso OVEST, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 300 del 27.1.2003, limitatamente al punto 1), meglio
specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.