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ORDINANZA N. 4423 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 568 |
LOCALITÀ via Menabrea |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 30.09.2008 |
GI/VARIE08/menabrea |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale Settore Servizi Territoriali - Circoscrizione VIII;
Vista l'ordinanza n. 2529 prot. 438 del 26.06.2003, con la quale in via Menabrea veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la sosta consentita per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, tra i passi carrabili contrassegnati dai nn.cc. 9/e e 9/m, per un tratto di m 12.00 circa con disposizione "in fila";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Menabrea
1)
l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, tra i passi carrabili
contrassegnati dai nn.cc. 9/e e 9/m, per un tratto di m 12.00 circa con
disposizione "in fila" e con le modalità stabilite con
l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del
4.03.2003;
2)
la revoca dell'ordinanza n. 2529 prot. 438 del 26.06.2003, meglio specificata in
premessa;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.