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ORDINANZA N. 4408 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
561 |
LOCALITÀ viale Medaglie d'Oro |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 29.09.2008 |
GI/VARIE08/medaglie |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Settore Servizi Territoriali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale
Medaglie d'Oro
1) l'istituzione del limite massimo della
velocità di 30 km/h, a partire
dall'area di intersezione con il piazzale Monumento Amedeo di Savoia e,
procedendo verso NORD sino alla barriera automatica collocata a m 45.00 circa a
SUD dell'intersezione con viale Ceppi;
2) la posa in opera di n. 2 dossi artificiali
aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art,
179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice
della strada e, precisamente, partendo dalla barriera automatica:
- a m 74.00 circa a SUD;
- a m 100.00 circa a SUD;
3) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:
· sulla semicarreggiata OVEST: a m 53.00 e a m 163.00 circa a SUD della barriera automatica;
·
sulla
semicarreggiata EST: a m 193.00 e a m 116.00 a circa SUD della barriera
automatica;
4)
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei sistemi di
rallentamento in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.