ORDINANZA N. 4402

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2216 T

LOCALITÀ piazza Vittorio Veneto, piazza Castello

data 26.09.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 22028 T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/CGIL_Manifestazione_bis

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 4348 prot. n. 2185 del 24.09.2008, con la quale venivano istituiti i provvedimenti viabili necessari per lo svolgimento della manifestazione sindacale indetta per il giorno 27.09.2008;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 4348 prot. n. 2185 del 24.09.2008, meglio specificata in premessa;

il giorno 27.09.2008

A)    in:

piazza Vittorio Veneto, dalle ore 00.00 alle ore 16.00;

piazza Castello, area antistante alla Prefettura, dalle ore 00.00 e fino al termine della manifestazione meglio specificata in premessa;

·      l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

B) in:

piazza Vittorio Veneto, compresi tutti gli attraversamenti, dalle ore 00.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;

 

via Po, compresi tutti gli attraversamenti, dalle ore 00.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;

c)      sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

d)      le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

e)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

f)        ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

g)      presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;

h)      con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio