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ORDINANZA N. 4378 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2198 T |
LOCALITÀ: strada Comunale di Bertolla, via
Fattorelli, etc. |
Data 25.09.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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MO/Gare2008/PedalatadellaSperanza28.09.2008 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "Pedalata
della Speranza" - Associazione "Mariuccia ALLOVIO" ONLUS - 28.09.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'Associazione "Mariuccia ALLOVIO" ONLUS
per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non competitiva denominata "Pedalata della Speranza";
Acquisiti i pareri del Corpo
di Polizia Municipale Settore Comando, del Settore Parcheggi e Suolo e del
Settore Verde Gestione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 28 settembre 2008
in:
- strada Comunale di Bertolla - via Rubens
Fattorelli
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.30 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
· i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra di loro durante le fasi di arrivo ed attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
· non dovranno essere posizionate strutture o altro sulle aree verdi lungo il percorso;
· non dovranno essere impegnate le alberate con tiranti o altro;
· le aree interessate siano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della occupazione;
· eventuali danni saranno addebitati al richiedente;
con l'ulteriore precisazione
che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile
dell'Associazione "Mariuccia ALLOVIO"
ONLUS, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a
qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo
svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro
i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO