ORDINANZA N. 4349

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2186 T

LOCALITÀ piazza Crimea, via Giardino, via Sommacampagna, ecc.

data 24.09.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 22126 T06-007-00016

PP/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/RED_BULL_RACE

Prot. C.O.T.S.P. 2008/40/2094T

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla RED BULL, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa allo svolgimento di manifestazione a carattere sportivo denominata " Red Bull Soap Box Race";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla date del presente provvedimento e sino alle ore 20.00 del 29.09.2008

in :

via Giardino, a partire da corso Lanza e proseguendo fino a m. 120 ad Ovest del n.c. 9

via Sommacampagna, tratto: via Bezzecca - via Sforzesca

piazza Crimea, settore Nord, tratto: via Sforzesca - via Bezzecca

via Bezzecca, tratto: piazza Crimea - via Giardino

via Sforzesca, tratto: corso Fiume - via Sommacampagna

via Bicocca, tratto: corso Fiume - via Gaeta

via Principessa Felicita, tratto: corso Lanza - n.c. 8

via Curtatone, tratto: via Sforzesca - via Bezzecca

via Cosseria, tratto: via Sforzesca - via Curtatone

via Mentana, tratto: corso Fiume - via Volturno

via Casteggio, tratto: corso Fiume - via Curtatone

via Manara, tratto: via Volturno - corso Fiume

corso Fiume, tratto: via Manara - via Crimea

via Giovanetti, tratto: via Monsignore - via Lanza

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti e dei titolari delle attività economiche ivi presenti;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d'elementi ben visibili, la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;

c)      sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

d)      le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

e)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

f)        ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

g)      presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;

h)      con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio