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ORDINANZA N. 4344 |
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CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
558 |
LOCALITÀ Corso SEBASTOPOLI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
24.09.2008 |
SB/VARIE08/sebastopoli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la nota
della Circoscrizione IX Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Sebastopoli
nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Zino Zini
-
l'istituzione del
divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, per i veicoli caravan,
camper e autocarri, su ambo i lati della carreggiata nord del corso;
-
la pubblicità del
suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.