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ORDINANZA N. 4343 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
557 |
LOCALITÀ Via PIZZI int. 11 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del
24.03.2008 |
SB/VARIE08/pizzi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1131 del 17.3.2006 che in via Pizzi istituiva il divieto di
fermata su ambo i lati della via per un tratto di m 13 circa a partire dal f.m.
sud di via Vigliani e procedendo verso sud;
Vista la segnalazione
pervenuta, nonchè l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pizzi interno 11
1)
l'istituzione
del divieto di fermata nei seguenti tratti della via:
a)
sul
lato est, per un tratto di m 13 circa a partire dal filo marciapiede nord di
via Vigliani procedendo verso nord;
b)
sul
lato ovest, per un tratto di m 64 circa a partire dal filo marciapiede nord di
via Vigliani e procedendo verso nord;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1131 del 17.3.2006, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.