ORDINANZA N. 4342

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 556

LOCALITÀ CAVALLERIZZA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 24.09.2008

SB/VARIE08/cavallerizza

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 273 del 27.1.2004 che nell'area Cavallerizza disponeva la posa in opera di dissuasori di sosta ("panettoni"), sul lato nord dell'area compresa tra via Rossini ed il porticato, contrassegnata col n. 5 nella planimetria allegata all'ordinanza n. 714 del 9.4.1997, per un tratto di m 20 partendo da m 50 circa da via Rossini, nonché sul lato est dell'area di collegamento tra le aree 5 e 6 dello stesso allegato di cui alla sopracitata ordinanza;

Vista l'ordinanza n.50 dell'8.1.2008 che nell'area Cavallerizza disponeva la posa in opera di n. 6 dissuasori di sosta del tipo "piramidi", sul lato nord dell'area compresa tra via Rossini ed il porticato contrassegnato con il n.c. 5 nella planimetria allegata all'ordinanza n. 714 del 9.4.1997, e precisamente in corrispondenza dei passi carrai contrassegnati coi nn. 8, 9 e 10;

Vista l'ordinanza n. 3239 del 4.7.2008 con la quale nell'area Cavallerizza compresa tra via Verdi via Rossini,  veniva istituita l'Area Pedonale con relative deroghe al divieto di transito e sosta per i veicoli;

Vista la richiesta del Comando Carabinieri N.O.E.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'Area Cavallerizza

1)      ad integrazione delle deroghe al divieto di transito e sosta disposte dall'ordinanza n. 3239 del 4.7.2008, il consenso al transito dei veicoli delle Forze dell'Ordine, muniti di evidenti segni di riconoscimento e/o in servizio autorizzato;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico, sul lato nord dell'area compresa tra via Rossini ed il porticato, contrassegnata col n. 5 nella planimetria allegata all'ordinanza n. 714 del 9.4.1997, per un tratto di m 20 partendo da m 50 circa da via Rossini, in corrispondenza della sede del Nucleo Carabinieri, con disposizione "a pettine";

3)      la posa in opera di due dissuasori di sosta presso l'ingresso pedonale di via Verdi n.c. 11;

4)      la revoca delle ordinanze n. 273 del 27.1.2004 e n. 50 dell'8.1.2008, meglio specificate in premessa;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio