ORDINANZA N. 4294

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr.776 trc

LOCALITÀ via Nizza

Data 23/09/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n.

FB45/B/mobilità/nizza7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Settore Mobilità per effettuare lavori a seguito verifiche effettuate e parere espresso dalla Circoscrizione 8° in merito alle modifiche alla viabilità introdotte dagli scavi in corrispondenza dell'intersezione tra corso Vittorio Emanuele II e via Nizza;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

dal 24.09.08 al 10.11.08

 

A) in via Nizza

 

1)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latitanti, nella carreggiata Ovest, per un tratto di m 30 in direzione Sud a partire dall'intersezione con corso Vittorio Emanuele II;

2)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud, nella carreggiata Est, tratto: corso Vittorio Emanuele II - via Berthollet;

3)      l'istituzione del limite massimo di velocità di 20 Km/h, nella carreggiata Est, tratto: corso Vittorio Emanuele II - via Berthollet;

4)      l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata Est della via nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Baretti;

 

 

B) in via San Pio V all'intersezione con via Nizza

1)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

2)      l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli provenienti da Ovest nel tratto compreso tra via Nizza e via Saluzzo;

 

C) in via Berthollet

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via all'intersezione con la carreggiata Est di via Nizza;

 

D) in corso Vittorio Emanuele II

1)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud, nella corsia di collegamento tra la carreggiata Sud di corso Vittorio Emanuele II e l'area riservata a parcheggio ad Est della stazione ferroviaria di Porta Nuova presente a m 25 in direzione Ovest a partire dalla carreggiata Ovest di via Nizza;

2)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, TAXI e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latitanti, nella corsia di collegamento tra la carreggiata coperta sul lato Est della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la carreggiata Sud di corso Vittorio Emanuele II;

3)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord, nella corsia di collegamento tra la carreggiata coperta sul lato Est della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la carreggiata Sud di corso Vittorio Emanuele II;

4)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) all'intersezione con la carreggiata Sud di corso Vittorio Emanuele II;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

(Ing. Roberto BERTASIO)