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ORDINANZA
N. 4224 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.
552 |
LOCALITÀ
via Vincenzo Monti |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
del 16.09.2008 |
GI/DISABILI08/monti |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio
1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 3698 prot. 637 del 28.11.2002, con la quale
al punto a) veniva istituita sul lato NORD di via Monti un'area riservata ai
veicoli al servizio di persone disabili in corrispondenza del n.c. 19;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da disabili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale
contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del
16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Vincenzo
Monti
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST dell'intersezione con via Pietro Giuria per un posto auto con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST di via Pietro Giuria, per un tratto di m 5.00 circa con disposizione "in fila" con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 795 prot. 25 del 4.03.2003;
3) la revoca del punto a) dell'ordinanza n. 3698 prot. 637 del 28.11.2002, meglio specificata in premessa;
4) la pubblicità dei su scritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.