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ORDINANZA N. 4223

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 551

LOCALITÀ via Lodovica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 16.09.2006

GI/VARIE08/lodovica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 9 prot. 1060 del 15 gennaio 1963, con la quale sul lato SUD/EST di via Lodovica, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18.00 dei giorni feriali, per un tratto di m 15 circa, antistante la scuola materna "R. d'AZEGLIO", corrispondente al civico n. 2, a partire dal f.f. della via Cosmo con direzione SUD/EST

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Educativi - Circolo Didattico Municipale n. 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lodovica

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare la salita e discesa dei bambini che si recano presso l'attigua scuola materna, sul lato SUD della via, per un tratto di m 10.00 circa in corrispondenza del n.c. 2, con disposizione "in fila";

2)   la revoca contestuale della sosta a pagamento nel tratto e negli orari di cui al punto 1) suddetto;

3)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD della via, per un tratto di m 5.00 circa a partire da m 15.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST di via Cosmo e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

4)   la revoca dell'ordinanza n. 9 prot. 1060 del 15 gennaio 1963, meglio specificata in premessa;

 

5)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio