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ORDINANZA N. 4223 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
551 |
LOCALITÀ via Lodovica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
16.09.2006 |
GI/VARIE08/lodovica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 9 prot. 1060 del 15 gennaio
1963, con la quale sul lato SUD/EST di via Lodovica, veniva istituito il
divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18.00 dei giorni feriali, per un tratto di m 15 circa, antistante la
scuola materna "R. d'AZEGLIO", corrispondente al civico n. 2, a partire dal
f.f. della via Cosmo con direzione SUD/EST
Vista la segnalazione della Divisione Servizi
Educativi - Circolo Didattico Municipale n. 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Lodovica
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle
ore 7.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare la salita e discesa dei bambini che si
recano presso l'attigua scuola materna, sul lato SUD della via, per un tratto
di m 10.00 circa in corrispondenza del
n.c. 2, con disposizione "in fila";
2) la revoca contestuale della sosta a pagamento nel
tratto e negli orari di cui al punto 1) suddetto;
3) l'istituzione del divieto di sosta
permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle
apposite rastrelliere, sul lato SUD
della via, per un tratto di m 5.00 circa
a partire da m 15.00 circa ad EST del f.m. (filo marciapiede) EST di via Cosmo e la revoca contestuale
della sosta a pagamento;
4)
la revoca dell'ordinanza
n. 9 prot. 1060 del 15 gennaio 1963, meglio specificata in premessa;
5)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.