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ORDINANZA N. 4222 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
550 |
LOCALITÀ strada del Campagnino |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
16.09.2008 |
GI/VARIE08/campagnino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
n. 712/662 del 2.09.1988, con la quale in strada del Campagnino, nel tratto
compreso da corso Moncalieri a strada del Fioccardo, veniva istituito tra
l'altro, il divieto di sosta permanente;
Considerato che, in strada del Campagnino nei tratti
oggetto del provvedimento il divieto di sosta viene disatteso creando grave
intralcio alle manovre di ingresso e di uscita dai passi carrabili;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Campagnino
la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad
integrazione dei segnali stradali che individuano i tratti di strada di cui
all'ordinanza n. 712/662 del 2.09.1988, meglio specificata in premessa;
la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.