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ORDINANZA N. 4216 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
544 |
LOCALITÀ corso Tazzoli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
16.09.2008 |
GI/VARIE08/tazzoli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3517 prot. 380 dell'8.08.2007, con la
quale nell'area
situata sul lato NORD di corso Tazzoli veniva istituito un parcheggio per autoveicoli, a partire da m 30.00
circa ad EST di corso Siracusa e procedendo verso EST per un tratto di m 50
circa;
Vista l'ordinanza n. 3573 prot. 407 del 10.08.2007, con la quale nell'area situata sul lato NORD di corso Tazzoli veniva istituito un parcheggio per
autoveicoli, a partire da m 30.00 circa ad OVEST di corso Siracusa e procedendo
verso OVEST per un tratto di m 50.00 circa;
Vista l'ordinanza n. 3600
prot. 418 del 20.08.2007, con la quale nell'area situata sul lato
NORD di corso Tazzoli veniva istituito un parcheggio per autoveicoli, a partire da m 130.00 circa ad OVEST di
corso Siracusa e procedendo verso OVEST per un tratto di m 130 circa;
Vista la segnalazione e gli elaborati progettuali
del Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Tazzoli
l'istituzione del divieto di fermata, unicamente negli appositi spazi attrezzati e/o
demarcati delle aree di parcheggio istituiti con le ordinanze n. 3517 prot. 380 dell'8.08.2007, n. 3573 prot. 407 del 10.08.2007 e n. 3600 prot. 418 del 20.08.2007;
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.