ORDINANZA N. 4200

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 753 trc

LOCALITA' via Casalis, via Tripoli, via Val Lagarina

data16/09/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 2 - 3

 

FB45/B/AESita/casalis

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla AES Torino S.p.A, relativa ai lavori di posa condutture gas;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

 

in:

 

§         Via Casalis, per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 73, dal 22.09.08 al 24.09.08 e dal 08.10.08 al 10.10.08 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 ;

§         via Tripoli int. 10, tratto: via Tripoli - int. 155 di via Tirreno, dal 19.09.08 al 10.10.08 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 ;

§         via Val Lagarina, tratto: via Premuda - via San Giorgio Canadese, dal 22.09.08 al 24.10.08 dalle roe 07.00 alle ore 18.00;

 

 

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo

(Ing. Roberto BERTASIO)