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ORDINANZA N. 4187 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2107 T |
LOCALITÀ:
via Panetti |
Data
16.09.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
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MO/Gare2008/GMOVE RUN" 20.09.2008. |
Oggetto: Gara podistica non competitiva "GMOVE RUN" - 20.09.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della GENERAL
MOTORS POWERTRAIN S.R.L. per lo svolgimento della manifestazione
podistica denominata "GMOVE RUN";
Acquisiti i pareri del Corpo di Polizia Municipale Settore Comando, del Settore Parcheggi e Suolo e del Settore Verde Gestione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 20 settembre 2008
in:
- Parco Colonnetti
- via Modesto Panetti
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 00.00 alle 24.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
·
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
- via Artom,
tratto: via Candiolo - via Rismondi
·
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere posizionata segnaletica necessaria, nei tempi e modi previsti a cura degli organizzatori;
b) gli organizzatori dovranno delimitare il percorso, in modo che gli atleti siano al di fuori della normale circolazione stradale garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
c) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della competizione, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
d) la manifestazione dovrà realizzarsi nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento del Verde Pubblico e Privato n. 317 ed allegati, approvato con deliberazione del C.C. in data 06.03.2006 mecc. N. 2005 10310/046;
con l'ulteriore precisazione
che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile
della GENERAL MOTORS POWERTRAIN S.R.L., il quale assumerà la responsabilità
civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà
altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata
ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO