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ORDINANZA N. 4166 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
529 |
LOCALITÀ Viale FALCHERA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 12.09.2008 |
SB/VARIE08/falchera |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Falchera
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a) sulla semicarreggiata est
· a m 30 e a m 50 a nord di via Sant'Elia;
· in corrispondenza dei nn.cc. 55 e 65;
· a m 10 a sud del n.c. 76;
· a m 12 a sud del filo fabbricato sud del n.c 80;
b) a metà della carreggiata ovest dell'area di intersezione tra viale Falchera/via dei Tigli/via dei Faggi;
c) sulla semicarreggiata ovest
· in corrispondenza del n.c. 69;
· a m 12 a nord del n.c. 61;
· in corrispondenza del n.c. 61;
· immediatamente a sud del n.c. 55;
2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.