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ORDINANZA N. 4166

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 529

LOCALITÀ Viale FALCHERA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 12.09.2008

SB/VARIE08/falchera

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in viale Falchera

1)      la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

a)    sulla semicarreggiata est

·    a m 30 e a m 50 a nord di via Sant'Elia;

·    in corrispondenza dei nn.cc. 55 e 65;

·    a m 10 a sud del n.c. 76;

·    a m 12 a sud del filo fabbricato sud del n.c 80;

b)   a metà della carreggiata ovest dell'area di intersezione tra viale Falchera/via dei Tigli/via dei Faggi;

c)    sulla semicarreggiata ovest

·    in corrispondenza del n.c. 69;

·    a m 12 a nord del n.c. 61;

·    in corrispondenza del n.c. 61;

·    immediatamente a sud del n.c. 55;

2)      la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio