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ORDINANZA
N. 4165 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.
528 |
LOCALITÀ Corso
REGINA MARGHERITA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del
12.09.2008 |
SB/DISABILI08/regina |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 4854 del 22.11.2006 che in corso Regina Margherita istituiva il
divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale
contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per un posto auto,
sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, immediatamente ad est
del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 225, con disposizione "in fila";
Vista
la richiesta pervenuta nonché l'elaborato progettuale del civico Ufficio
Tecnico;
Accertata
l'opportunità di riservare la fermata ai veicoli utilizzati da minorati fisici
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli
siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2°
del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in corso Regina Margherita
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 4854 del 22.11.2006, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della
prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica
segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la
cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che
la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.