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ORDINANZA N. 4161

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 524

LOCALITÀ Via VEZZOLANO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

Del 12.09.2008

SB/DISABILI08/vezzolano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 95 del 22.1.1996 che in via Vezzolano istituiva il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese e/o ai veicoli al servizio di persone motulese individuati dal segnale "simbolo di accessibilità", sul lato sud della via per un tratto di m 15 immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20;

Considerato che la civica Amministrazione intende realizzare il progetto "sicurezza scuole";

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Vezzolano

1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per due posti auto, sul lato sud della via, e precisamente:

 

a)      uno a partire da m 5 ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20, con disposizione "in fila";

 

b)      l'altro a partire da m 7 circa ad est del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20, con disposizione "in fila";

 

2) la revoca dell'ordinanza n. 95 del 22.1.1996, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio