|
ORDINANZA
N. 4161 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n.
524 |
LOCALITÀ Via
VEZZOLANO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
|
(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del
12.09.2008 |
SB/DISABILI08/vezzolano |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 95 del 22.1.1996 che in via Vezzolano istituiva il divieto di
sosta dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali con sosta in fila riservata
esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone motulese e/o ai veicoli al servizio di persone motulese individuati dal
segnale "simbolo di accessibilità", sul
lato sud della via per un tratto di m 15 immediatamente ad ovest del passo
carrabile contraddistinto con il n.c. 20;
Considerato che
la civica Amministrazione intende realizzare il progetto "sicurezza scuole";
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Vezzolano
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per due posti auto, sul lato sud della via, e precisamente:
a) uno a partire da m 5 ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20, con disposizione "in fila";
b) l'altro a partire da m 7 circa ad est del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20, con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 95 del 22.1.1996, meglio specificata in premessa;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.