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ORDINANZA N. 4160

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 523

LOCALITÀ Via VEZZOLANO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 12.09.2008

SB/VARIE08/vezzolano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 95 del 22.1.1996 che in via Vezzolano istituiva il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese e/o ai veicoli al servizio di persone motulese individuati dal segnale "simbolo di accessibilità", sul lato sud della via per un tratto di m 15 immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20;

Considerato che la civica Amministrazione intende realizzare il progetto "sicurezza scuole";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Vezzolano

tratto: piazza Chiaves interno 8 - Lungo Po Antonelli interno 117

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

a)    sulla semicarreggiata nord a m 25 circa ad est del n.c. 25;

b)   sulla semicarreggiata sud a m 16 circa ad ovest del n.c. 20;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato sud della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 11 circa ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20 procedendo verso ovest;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 95 del 22.1.1996, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, delle rastrelliere e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio