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ORDINANZA N. 4160 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
523 |
LOCALITÀ Via VEZZOLANO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
12.09.2008 |
SB/VARIE08/vezzolano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 95 del 22.1.1996 che in via Vezzolano istituiva il divieto di
sosta dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni feriali con sosta in fila riservata
esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone motulese e/o ai veicoli al servizio di persone motulese individuati dal
segnale "simbolo di accessibilità", sul
lato sud della via per un tratto di m 15 immediatamente ad ovest del passo
carrabile contraddistinto con il n.c. 20;
Considerato che
la civica Amministrazione intende realizzare il progetto "sicurezza scuole";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Vezzolano
tratto: piazza Chiaves interno 8 - Lungo Po Antonelli interno 117
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a) sulla semicarreggiata nord a m 25 circa ad est del n.c. 25;
b) sulla semicarreggiata sud a m 16 circa ad ovest del n.c. 20;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato sud della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 11 circa ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20 procedendo verso ovest;
3) la revoca dell'ordinanza n. 95 del 22.1.1996, meglio specificata in premessa;
4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, delle rastrelliere e dei sistemi di
rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.