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ORDINANZA N. 4128 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 2070 T |
LOCALITÀ: via Segantini, via Luini, etc. |
Data 11.09.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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MO/Gare2008/1°
Trofeo Rist. delle Alpi - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP 13.09.2008 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "1° Trofeo Ristorante delle Alpi" - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP A.S.D. - Velo Club Frejus, 13.09.2008.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del
Velo Club Frejus per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non
competitiva denominata "1° Trofeo
Ristorante delle Alpi" - 12° Prova Trittico FCI-UDACE-UISP;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 13 settembre 2008
in:
- via Segantini - via Luini - corso Lombardia
- via Lucento - corso Potenza - via Stampini - strada dell'Aeroporto (ANDATA E
RITORNO)
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 13.00 e sino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- i partecipanti, dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada ed evitando di gareggiare durante le fasi finali dell'iniziativa sportiva;
-
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile del Velo Club Frejus, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO