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ORDINANZA
N. 4126 |
CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE
VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr.
2069 T |
LOCALITÀ:
STRADA BERTOLLA, ECC.. |
data
10.09.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
Prot.
Esercizio 19236.TO6.007.016 |
SC/23/A/manifestazione/bertolla |
Prot.
C.O.T.S.P. 2600 |
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IL
DIRIGENTE
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato
con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107
del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la
richiesta del Parroco della "Parrocchia San Grato", tendente
ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento
della sfilata gruppi storici denominata "San Grato in
Festa";
Vista l'ordinanza
n. 3786 prot. 1881 T del 07.08.2008 con cui si istituiva il divieto di transito
e considerato che, per mero errore materiale, è stata indicata una data diversa
dalla richiesta originaria;
Ritenuta la
necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
·
la revoca
dell'ordinanza n. 3786 prot. 1881 T del 07.08.2008 meglio specificata in
premessa;
il
giorno 14 settembre 2008
in:
·
l'istituzione del
divieto di transito, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e per
il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di cui alle
premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con
la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque
subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti
modalità:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore
prima dell'intervento;
·
pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite
dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio